L’altitudine e l’aria rarefatta potenziano l’effetto dell’alcool.
A partire da una certa quantità di alcool consumato a bordo esistono maggiori possibilità che il passeggero manifesti comportamenti aggressivi e metta in pericolo la sicurezza dell’aeromobile.
Il 2º punto dell’articolo 5º del Decreto Legge nº254/2003 prevede la necessità di limitare la quantità di alcool servito a bordo dal personale. D’accordo con il suddetto Decreto Legge:
- Le bevande alcooliche e la rispettiva quantità che possono integrare il servizio di ristorazione variano secondo il tipo e la durata del volo nei termini di regolamentazione complementare.
- Nel caso in cui il passeggero manifesti sintomi che indicano che si trova sotto effetto dell’alcool, il personale può sospendere la somministrazione di bevande alcooliche.
- In nessun caso l’ingestione di bevande alcooliche deve permettere che il passeggero raggiunga un tasso alcoolico nel sangue pari o superiore a 0,8 g/litro.
La negligenza o il mancato rispetto di questi parametri sono perseguibili dalla legge.
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