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Risoluzione ANAC nº 7, del 28 Febbraio 2007

Approva il Regolamento sulla limitazione del trasporto di sostanze liquide a bordo di voli internazionali.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, vista la facoltà concessa dal comma V dell’art. 11 della Legge Nº 11.182, del 27 settembre 2005, e visto quanto disposto nella Raccomandazione della OACI, conforme Doc. AS8/11-06/100 Confidenziale, del 1º dicembre 2006, DECRETA:

Art. 1º A partire dal 1º aprile 2007, tutti i passeggeri di voli internazionali, compresi i passeggeri delle tratte domestiche di voli internazionali, o che necessitino di utilizzare la sala d’imbarco destinata ai voli internazionali, saranno soggetti alle seguenti restrizioni per quanto concerne il trasporto di sostanze liquide, (compresi gel, paste, creme, aerosol e simili), nel bagaglio a mano di ogni passeggero:

a) Tutti i liquidi devono essere recati in contenitori di capacità fino a 100 ml, collocati in un imballaggio di plastica trasparente chiuso, della capacità massima di 1 litro e di dimensioni non superiori a 20 X 20 cm.

b) Liquidi recati in contenitori di capacità superiore a 100 ml non possono essere trasportati, anche nel caso in cui i contenitori fossero solo parzialmente pieni.

c) I contenitori devono essere adeguatamente sistemati (con spazio sufficiente) all’interno dell’imballaggio di plastica trasparente completamente chiuso.

d) L’imballaggio di plastica deve essere esibito per l’ispezione visiva presso il punto d’ispezione d’imbarco dei passeggeri; è consentito il trasposto di un solo imballaggio di plastica per passeggero.

Paragrafo unico – Sono esenti dai limiti riferiti e dovranno essere esibiti al momento dell’ispezione gli articoli medici con la dovuta prescrizione medica, gli alimenti dei neonati e i liquidi di diete speciali, nella quantità necessaria all’utilizzo per la durata totale del volo, compresi eventuali scali.

Art. 2º I liquidi acquistati nei "duty free" o a bordo di aeromobili possono eccedere il limite stabilito qui di sopra, purché disposti in imballaggi di plastica sigillati e muniti di visibile ricevuta di acquisto, con la data di inizio del volo, per i passeggeri che si imbarcano o in transito.

Paragrafo unico – La presente misura non garantisce l’accettazione dell’imballaggio sigillato da parte di altri Stati, in caso di connessione nei suoi aeroporti; la compagnia aerea dovrà informare il passeggero che si trovi in questa situazione sull’eventualità di requisizione del prodotto da parte delle autorità estere.

Art. 3º Al fine di facilitare le ispezioni di sicurezza, gli imballaggi di plastica che contengono i contenitori dei liquidi devono essere esibiti separatamente dal bagaglio a mano del passeggero, così come dai cappotti, dalle giacche e dai computer portatili, per l’ispezione a Raggi X.

Art. 4º Negli aeroporti brasiliani, l’implementazione di questa misura è di responsabilità delle autorità amministrative aeroportuali, nei canali di ispezione di passeggeri che si imbarcano su voli internazionali.

Art. 5º Le compagnie aeree e le agenzie di viaggi sono responsabili della divulgazione ai passeggeri degli orientamenti di questa risoluzione all’atto dell’acquisto del biglietto aereo così come durante le procedure di registrazione.

Art. 6º Le presenti misure sono di applicazione obbligatoria per tutti i passeggeri che si imbarcano su voli internazionali, sulle tratte domestiche di voli internazionali o che necessitano di utilizzare la sala d’imbarco destinata ai voli internazionali.

Art. 7º La presente Risoluzione entra in vigore in data di pubblicazione.

 

MILTON ZUANAZZI

Direttore-Presidente