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Responsabilità delle compagnie aeree verso i passeggeri e i loro bagagli

In vigore a partire dal 4 Novembre 2003 La presente nota informativa riassume le regole applicate dalle compagnie aeree comunitarie in materia di responsabilità, secondo la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o danni fisici

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità in caso di danni fisici o morte dei passeggeri.

Per i danni di valore inferiore a 100000 DSE (cifra approssimativo secondo la moneta locale), la compagnia aerea non può contestare le richieste di risarcimento.

Per i danni superiori a questo ammontare, la compagnia aerea può contestare una richiesta di risarcimento dimostrando che non c’è stata negligenza né qualsiasi altra forma di colpa da parte sua.

Anticipi

In caso di morte o di lesioni fisiche ai danni di un passeggero, entro il termine di 15 giorni a partire dall’identificazione della persona avente diritto al risarcimento, la compagnia aerea deve pagare un anticipo tale da coprire le necessità economiche immediate.

In caso di morte, il pagamento anticipato non sarà inferiore a 16000 DSE (ammontare approssimativo in base alla moneta locale).

Ritardi

In caso di ritardo, la compagnia aerea è responsabile per i danni causati, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarli o non le sia stato possibile adottare tali misure.

La responsabilità per i ritardi è limitata a 4150 DSE (cifra da calcolare in base alla moneta locale).

Ritardi del bagaglio

In caso di ritardo del bagaglio, la compagnia aerea è responsabile per i danni causati, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarli o non le sia stato possibile adottare tali misure.

La responsabilità per i ritardi del bagaglio è limitata a 1000 DSE (cifra da calcolare in base alla moneta locale).

Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio

La compagnia aerea è responsabile per la distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio fino a un ammontare di 1000 DSE (cifra da calcolare in base alla moneta locale).

Trattandosi di bagaglio registrato, la compagnia è responsabile per i dei danni anche se non colpevole, eccetto in caso di bagaglio difettoso.

In caso di bagaglio non registrato la compagnia è responsabile solo se colpevole.

Limiti più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato, rilasciando una dichiarazione speciale, ritardando al momento della registrazione e pagando una tassa supplementare.

Reclami bagaglio

Se il bagaglio ha subito danni, ritardi, perdita o distruzione, il passeggero deve presentare un reclamo scritto alla compagnia aerea il più presto possibile

In caso di danni al bagaglio registrato, il passeggero deve presentare un reclamo scritto entro il termine di sette giorni, e in caso di ritardo, entro il termine di 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio è nuovamente disponibile.

Responsabilità della compagnia contraente e di quella che effettua il volo

Se la compagnia aerea che assicura il volo non è la compagnia aerea contraente, il passeggero ha diritto a presentare un reclamo o una richiesta di risarcimento per danni a una qualsiasi delle due.

Se il nome o il codice di una compagnia aerea è indicato sul biglietto, questa compagnia è la compagnia aerea contraente

Termini

Qualsiasi azione giudiziaria inerente a risarcimenti per danni deve essere intrapresa entro il termine di due anni a partire dalla data di arrivo dell’aereo o dalla data in cui l’aereo avrebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme sopra indicate si basano sulla Convenzione di Montreal, del 28 maggio 1999, ratificata dalla Comunità attraverso il Regolamento (CE) n.o 2027/97 con la redazione conferita dal Regolamento (CE) n.o 889/2002 e dalla legislazione nazionale degli Stati- Membri.