Disposizioni relative alla dichiarazione di possesso e trasporto di valuta nazionale ed estera
Il BANCO CENTRAL DO BRASIL, con l’art. 9º della Legge nº 4.595, del 31.12.64, rende pubblico che il CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, nella sessione tenutasi in data 30.07.98, e in considerazione delle disposizioni dell’art. 65, paragrafo 2º della Legge nº 9.069, del 30.06.95, DELIBERA quanto segue:
Art. 1º Le persone fisiche che entrano nel Paese o ne escono con risorse in moneta nazionale o straniera per un ammontare superiore a R$10.000,00 (diecimila real), o l’equivalente in altre valute, ai sensi dell’inciso III del paragrafo 1º dell’art. 65 della Legge nº 9.069/95, sono tenute a presentare all’unità della Secretaria da Receita Federal della località di entrata nel Paese o della località di uscita dal Paese, una dichiarazione relativa ai valori in contanti, agli assegni e ai "traveller's cheque" detenuti, nelle modalità stabilite dal Ministro delle Finanze.
Al viaggiatore che esce dal Paese con moneta straniera in contanti, con assegni e "traveller's cheque", per un valore superiore a quello indicato nella presente Risoluzione, può essere chiesto di presentare, nei tempi stabiliti dalla Secretaria da Receita Federal:
- 1. il documento attestante l’acquisto della moneta straniera presso una banca autorizzata o presso un istituto autorizzato a operare nel cambio sul territorio del Paese, per un valore uguale o superiore a quello dichiarato; oppure
- la dichiarazione presentata presso l’unità della Secretaria da Receita Federal al momento dell’entrata sul territorio nazionale, attestante la detenzione di un valore uguale o superiore a quello in suo possesso; oppure
- il documento attestante il ricevimento di contanti e/o di "traveller's cheque" con pagamento in moneta straniera o con carta di credito internazionale, nel caso si tratti di cittadino straniero o di cittadino brasiliano residente all’estero, quando in transito nel Paese.